Gestione del registro RENTRI: tutto ciò che devi sapere
Affidati a noi per la tenuta del registro elettronico nazionale dei rifiuti
Il registro RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per molte imprese a partire dal 13 febbraio 2025.
Noi di Taddei Roberto Srl, in qualità di operatori, siamo abilitati a gestire il registro per conto della tua azienda, garantendo conformità e serenità.
Non lasciare che la burocrazia diventi un ostacolo: siamo qui per supportarti in ogni fase.


Chi è tenuto ad iscriversi?
1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Chi è esonerato?
• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro.
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) g) che non hanno più di dieci dipendenti.
• Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) g) (sanitario, commerciale, di servizio, edilizia, costruzioni) a prescindere dal numero di dipendenti.

Date di iscrizione al RENTRI
SOGGETTI OBBLIGATI | DATA DI ISCRIZIONE |
---|---|
PRIMA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trattamento, raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 59/2023. | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
SECONDA FASCIA Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti. | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
TERZA FASCIA Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Decreto 59/2023. | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e Formulari
È stato approvato un nuovo modello del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che dovrà essere utilizzato in modalità cartacea (con format scaricabile) fino all’iscrizione al RENTRI, e successivamente in formato digitale (come da tabella riepilogativa seguente).
È inoltre stato approvato un nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
I produttori di rifiuti non obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno mantenere i FIR in versione cartacea (scaricati dall’apposito format) mentre il formulario digitale (ad uso esclusivo degli iscritti) sarà invece creato e vidimato all’interno del RENTRI e aggiornato dai vari operatori. I nuovi modelli sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
ATTENZIONE: Dal 13/02/2025 non saranno più validi i modelli attualmente in uso!
Di seguito si riporta una tabella dove sono riepilogate le scadenze dell’iscrizione al RENTRI con l’entrata in vigore dei nuovi modelli di formulari e registro di carico e scarico.
PRIMA FASCIA | SECONDA FASCIA | TERZA FASCIA |
---|---|---|
Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trattamento, raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 59/2023. | Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 |
Dal 15/12/2024 al 13/02/2025 ISCRIZIONE AL RENTRI | Dal 13/02/2025: • Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA; • Emettono i Formulari con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale. | Dal 13/02/2025: • Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA; • Emettono i Formulari con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale. |
Dal 13/02/2025: • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello; • Emettono, se produttori, i formulari in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale. • I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del Formulario in formato cartaceo; • Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico | Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 ISCRIZIONE AL RENTRI. Dalla data di iscrizione: • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale; • Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico | Dal 15/12/2025 al 13/02/2026 ISCRIZIONE AL RENTRI. Dalla data di iscrizione: • Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale; • Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico |
Dal 13/02/2026: • Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; • Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi. • Gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del Formulario in formato digitale (solo per gli impianti). | Dal 13/02/2026: • Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; • Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi. | Dal 13/02/2026: • Emettono, se produttori, i Formulari in formato digitale; • Trasmettono al RENTRI i dati dei Formulari in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi. |
Contributo annuale
È previsto il pagamento di un contributo annuale per l’iscrizione al RENTRI che deve essere corrisposto all’atto dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.
SOGGETTI | Diritti Segreteria | Contributo prima iscrizione | Contributo iscrizione anni successivi |
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• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti • Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi). | 10 € | 100 € | 60 € |
• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti. | 10 € | 50 € | 30 € |
• Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi. | 10 € | 15 € | 10 € |
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