Gestione del registro RENTRI: tutto ciò che devi sapere

Affidati a noi per la tenuta del registro elettronico nazionale dei rifiuti

Il registro RENTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, obbligatorio per molte imprese a partire dal 13 febbraio 2025.

Noi di Taddei Roberto Srl, in qualità di operatori, siamo abilitati a gestire il registro per conto della tua azienda, garantendo conformità e serenità.

Non lasciare che la burocrazia diventi un ostacolo: siamo qui per supportarti in ogni fase.

Chi è tenuto ad iscriversi?

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi è esonerato?

• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro.

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) g) che non hanno più di dieci dipendenti.

• Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) g) (sanitario, commerciale, di servizio, edilizia, costruzioni) a prescindere dal numero di dipendenti.

Date di iscrizione al RENTRI

SOGGETTI OBBLIGATIDATA DI ISCRIZIONE
PRIMA FASCIA
Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trattamento, raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto 59/2023.
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
SECONDA FASCIA
Produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
TERZA FASCIA
Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Decreto 59/2023.
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e Formulari

È stato approvato un nuovo modello del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che dovrà essere utilizzato in modalità cartacea (con format scaricabile) fino all’iscrizione al RENTRI, e successivamente in formato digitale (come da tabella riepilogativa seguente).

È inoltre stato approvato un nuovo modello di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

I produttori di rifiuti non obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno mantenere i FIR in versione cartacea (scaricati dall’apposito format) mentre il formulario digitale (ad uso esclusivo degli iscritti) sarà invece creato e vidimato all’interno del RENTRI e aggiornato dai vari operatori. I nuovi modelli sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.

ATTENZIONE: Dal 13/02/2025 non saranno più validi i modelli attualmente in uso!

Di seguito si riporta una tabella dove sono riepilogate le scadenze dell’iscrizione al RENTRI con l’entrata in vigore dei nuovi modelli di formulari e registro di carico e scarico.

PRIMA FASCIASECONDA FASCIATERZA FASCIA
Produttori di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi con più di 50
dipendenti e per tutti gli altri
soggetti diversi dai produttori iniziali
(trattamento, raccolta, trasporto,
commercio ed intermediazione
rifiuti, soggetti delegati), ivi inclusi i
soggetti di cui all'articolo 18 del
Decreto 59/2023.
Produttori di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi con più di 10
dipendenti
Produttori di rifiuti pericolosi fino a
10 dipendenti.
Altri produttori di rifiuti pericolosi
obbligati ai sensi dell'articolo 12,
comma 1
Dal 15/12/2024 al 13/02/2025
ISCRIZIONE AL RENTRI
Dal 13/02/2025:
• Tengono il registro di carico e
scarico in formato cartaceo con il
nuovo modello vidimato presso la
CCIAA;

• Emettono i Formulari con il nuovo
modello in formato cartaceo con
vidimazione digitale.
Dal 13/02/2025:
• Tengono il registro di carico e
scarico in formato cartaceo con il
nuovo modello vidimato presso la
CCIAA;

• Emettono i Formulari con il nuovo
modello in formato cartaceo con
vidimazione digitale.
Dal 13/02/2025:
• Tengono il registro di carico e
scarico in formato digitale con il
nuovo modello;

• Emettono, se produttori, i
formulari in formato cartaceo con il
nuovo modello e con vidimazione
digitale.

• I trasportatori restituiscono ai
produttori la copia completa del
Formulario in formato cartaceo;

• Trasmettono al RENTRI i dati del
registro di carico e scarico
Dal 15/06/2025 al 14/08/2025
ISCRIZIONE AL RENTRI.

Dalla data di iscrizione:

• Tengono il registro di carico e
scarico in formato digitale;

• Trasmettono al RENTRI i dati del
registro di carico e scarico
Dal 15/12/2025 al 13/02/2026
ISCRIZIONE AL RENTRI.

Dalla data di iscrizione:

• Tengono il registro di carico e
scarico in formato digitale;

• Trasmettono al RENTRI i dati del
registro di carico e scarico
Dal 13/02/2026:

• Emettono, se produttori, i
Formulari in formato digitale;

• Trasmettono al RENTRI i dati dei
Formulari in formato digitale riferiti
ai rifiuti pericolosi.

• Gli impianti restituiscono ai
produttori la copia completa del
Formulario in formato digitale (solo
per gli impianti).
Dal 13/02/2026:

• Emettono, se produttori, i
Formulari in formato digitale;

• Trasmettono al RENTRI i dati dei
Formulari in formato digitale riferiti
ai rifiuti pericolosi.
Dal 13/02/2026:

• Emettono, se produttori, i
Formulari in formato digitale;

• Trasmettono al RENTRI i dati dei
Formulari in formato digitale riferiti
ai rifiuti pericolosi.

Contributo annuale

È previsto il pagamento di un contributo annuale per l’iscrizione al RENTRI che deve essere corrisposto all’atto dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Inoltre, ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria.

SOGGETTIDiritti SegreteriaContributo prima iscrizioneContributo iscrizione anni successivi
• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti

• Tutti gli alti soggetti (impianti trattamento, intermediari, trasportatori, consorzi).
10 €100 €60 €
• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.10 €50 €30 €
• Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi.10 €15 €10 €

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del tuo registro rifiuti RENTRI!

Semplifica la burocrazia, affida a noi la gestione del tuo RENTRI: ti garantiamo efficienza, sicurezza e pieno rispetto delle normative.

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50050 Cerreto Guidi (FI)

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